Onorevoli Colleghi! - Al fine di rinvigorire i princìpi stabiliti dagli articoli 101, primo comma («La giustizia è amministrata in nome del popolo»), e 102, terzo comma («La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»), della Costituzione, la presente proposta di legge, in linea con le altre di mia iniziativa presentate contestualmente, è volta all'ampliamento della competenza della corte di assise e della corte di assise d'appello relativamente ai procedimenti penali nei quali siano, in qualche modo, coinvolti i magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento.
      L'articolo 5 del codice di procedura penale stabilisce la competenza della corte di assise per alcune fattispecie delittuose, tra le quali si vuole introdurre, attraverso la modifica della norma citata, anche quella relativa ai procedimenti penali in cui il magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata.
      L'attribuzione alla corte di assise dei reati commessi da magistrati si rende opportuna posto che la violazione della legge da parte di un soggetto il quale, istituzionalmente, dovrebbe essere garante della legalità, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e di enorme disvalore.
      Quanto ai delitti coinvolgenti individui appartenenti all'ordine giudiziario, nella veste di persone offese o danneggiate, la competenza della corte di assise si giustifica con l'esigenza di dissipare qualsiasi sospetto di agevolazione che potrebbe derivare dalla decisione emessa da un giudice nei confronti di un suo collega.
      La presente proposta di legge persegue le finalità illustrate mediante la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura penale e dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative appunto alla competenza della corte di assise, nonché della legge 10 aprile 1951, n. 287, con riferimento alla composizione delle corti di assise e delle corti di assise d'appello.

 

Pag. 2